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ha
pronunciato la seguente
S E N T E
N Z A
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n.
13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali), promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2
agosto 2004, depositato in cancelleria il 10 agosto successivo ed
iscritto al n. 82 del registro ricorsi 2004.
Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nell’udienza pubblica del 25 ottobre 2005 il Giudice relatore
Franco Bile;
uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Santarelli per la Regione
Piemonte.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 2 agosto 2004 e depositato il
successivo 10 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato, in via principale – per violazione dell’art. 117, terzo
comma, della Costituzione – la legge della Regione Piemonte 31 maggio
2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali). In
particolare, le censure riguardano: a) l’art. 1, che istituisce il
«registro per gli operatori delle discipline bio-naturali finalizzate
alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del
cittadino»; b) l’art. 2, che riconosce a tali discipline «il compito di
promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualità della
vita della persona», demandandone l’identificazione ad una delibera
della giunta regionale; c) gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, che sono
funzionalmente collegati con gli articoli precedenti, poiché il loro
contenuto dispositivo è volto al raggiungimento dei fini della legge
medesima (con particolare riguardo alla regolamentazione e gestione
delle professioni sanitarie anche non convenzionali).
La difesa erariale rileva che nell’ambito delle discipline bio-naturali
(genericamente definite e non identificate dalla legge impugnata) devono
ritenersi comprese – come desumibile anche dal fatto che l’art. 3
inserisce tra i componenti della Commissione che verifica i requisiti
richiesti agli operatori per l’iscrizione al relativo registro, un
rappresentante designato dall’Ordine dei medici e uno designato
dall’Ordine dei farmacisti – le professioni sanitarie, anche non
convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, con i relativi
profili e ordinamenti didattici, spetta allo Stato, secondo il principio
fondamentale stabilito dall’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e confermato dall’art. 124, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dall’art. 1, comma 2,
della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
2. – Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, concludendo
per la declaratoria di non fondatezza della questione, poiché la legge
impugnata, senza interferire nel campo delle discipline e terapie
sanitarie non convenzionali, regolamenta le sole discipline bio-naturali,
che sono esclusivamente finalizzate alla ricerca di armonizzazione
dell’individuo con se stesso e con il contesto che lo circonda nei più
diversi aspetti.
Secondo la Regione, quindi, la legge impugnata non viola l’evocato
parametro perché non interviene ad istituire o regolamentare professioni
di carattere sanitario riservate in quanto tali alla sola legge dello
Stato ma, nell’intento di assicurare trasparenza e chiarezza nell’ambito
delle varie discipline bio-naturali ed adeguata tutela all’utente, si
limita a valorizzare pratiche già concretamente largamente e
legittimamente esercitate ed a conferire una patente di riconoscimento
agli operatori di dette discipline che si impegnano a rispettare i
requisiti normativamente stabiliti.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in via
principale, la legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13
(Regolamentazione delle discipline bio-naturali). Secondo il ricorrente,
gli artt. 1 e 2 di tale legge, ed i successivi artt. 3, 4, 5, 6 e 7, (in
quanto «funzionalmente collegati» ai precedenti) si pongono in contrasto
con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, poiché realizzano un
intervento normativo regionale in materia di professioni sanitarie non
convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, con i relativi
profili e ordinamenti didattici, spetta invece allo Stato (come
affermato da questa Corte nella sentenza n. 353 del 2003), secondo il
principio fondamentale stabilito dall’art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (successivamente confermato
dall’art. 124, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dall’art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n.
42).
2. – Il ricorso è fondato.
2.1. – Con l’impugnata legge n. 13 del 2004 la Regione Piemonte
ha provveduto ad una sistemazione delle discipline bio-naturali,
definite come le «pratiche che si prefiggono il compito di promuovere lo
stato di benessere ed un miglioramento della qualità della vita della
persona», mediante «l’armonizzazione della persona con se stessa e con
gli ambienti sociale, culturale e naturale che la circondano» (art. 2,
comma 1).
La legge – emanata «nell’ottica del pluralismo scientifico e della
libertà di scelta» (art. 1) – istituisce «il registro per gli operatori
delle discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione ed al
recupero dello stato di benessere del cittadino» (art. 1); demanda alla
Giunta regionale di identificare «le discipline bio-naturali oggetto di
regolamentazione e le attività specifiche afferenti le pratiche e le
discipline individuate» (art. 2, comma 3); prevede l’istituzione di una
Commissione permanente per le pratiche e le discipline bio-naturali,
determinandone la composizione (art. 3) ed individuandone i compiti
(art. 4); istituisce il registro regionale degli operatori delle
pratiche e delle discipline bio-naturali, disciplinandone le procedure
ed i requisiti per l’iscrizione (art. 5); commina sanzioni
amministrative per coloro che esercitano l’attività di operatore nelle
discipline bio-naturali senza essere iscritti al registro regionale
(art. 6, comma 1), ovvero che esercitano una disciplina bio-naturale
diversa da quella per la quale risultano iscritti nel registro regionale
(art. 6, comma 2); regolamenta in via transitoria la iniziale gestione
del registro regionale (art. 7).
I successivi artt. 8 e 9 (non impugnati), prevedono rispettivamente un
monitoraggio finalizzato ad identificare i parametri a cui la Giunta
regionale è tenuta ad attenersi nella presentazione al Consiglio
regionale di una relazione annuale sullo stato d’attuazione della legge,
e la relativa copertura finanziaria, per gli anni 2004-2006.
2.2. – L’impianto generale, lo scopo esplicito ed il contenuto
della legge – ed in special modo delle norme poste dagli artt. 2, 5 e 6,
sopra ricordati – rendono evidente che l’oggetto della normativa in
esame (e, di conseguenza, della proposta questione di legittimità
costituzionale) va ricondotto alla materia delle «professioni»,
contemplata dal terzo comma dell’art. 117 Cost.
D’altronde, neppure la Regione resistente mette in dubbio questa
conclusione, limitandosi a contestare che l’impugnato impianto normativo
possa essere inquadrato nell’ambito delle professioni sanitarie non
convenzionali. Ma – ai fini della ripartizione delle competenze
afferenti la materia in esame, come appunto definita dal terzo comma
dell’art. 117 Cost. – l’individuazione di una specifica tipologia o
natura della «professione» oggetto di regolamentazione legislativa non
ha alcuna influenza (cfr.
sentenza 355 del 2005)
2.3. – Dunque, anche la presente questione deve essere risolta
alla stregua della giurisprudenza resa al riguardo da questa Corte (sentenze
n. 353 del 2003 -
n. 319 del 2005 -
n. 355 del 2005 ). In termini generali, è sufficiente
infatti ribadire che – nel vigore della riforma del Titolo V, Parte
seconda, della Costituzione – continua a spettare allo Stato la
determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza
concorrente e che, ove non ne siano stati formulati di nuovi, la
legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi dell’art. 1, comma 3,
della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli comunque
risultanti dalla normativa statale già in vigore (sentenze
n. 201 del 2003 - e
n. 282 del 2002, oltre a quelle sopra citate). E da essa non si
trae alcuno spunto che possa consentire iniziative legislative regionali
nell’ambito cui si riferisce la legge impugnata.
Parimenti, va riaffermato che, anche oggi, la potestà legislativa delle
regioni in materia di «professioni» deve rispettare il principio secondo
cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili
ed ordinamenti didattici, e l’istituzione di nuovi albi (sentenza
n. 355 del 2005 ) è riservata allo Stato. Tale principio, al di
là della particolare attuazione che recano i singoli precetti normativi,
si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla
legge regionale (sentenza
n. 319 del 2005 ).
Pertanto, le norme impugnate devono essere dichiarate costituzionalmente
illegittime, per violazione dell’evocato parametro.
2.4. – Rilevato, inoltre, che l’intera legge regionale si pone in
inscindibile connessione con le disposizioni specificamente impugnate
dal ricorrente – giacché gli artt. 8 e 9, non impugnati, hanno ragion
d’essere in quanto funzionali al raggiungimento dello scopo della legge
medesima –, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere estesa, in via
consequenziale, anche a tali disposizioni. |