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INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI DISCIPLINE BIO-NATURALI
Art. 1 - Ambito di applicazione.
1. Al fine di concorrere a determinare
condizioni di miglioramento della qualità della vita mediante interventi
di formazione degli operatori, la Regione del Veneto individua le
discipline bio-naturali (DBN).
2. Non sono comunque riconducibili alle discipline bio-naturali le
attività di prevenzione, cura e riabilitazione della salute fisica e
psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario nazionale.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione del
Veneto entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge definisce l'elenco delle discipline bio-naturali, sentito il
comitato di cui all’articolo 3.
4. Ai fini della presente legge si definisce operatore di discipline
bio-naturali chi, in possesso di adeguata formazione, opera per la piena
e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in
relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali
della persona, intesa come entità globale e indivisibile, attraverso
metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata;
l’operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive
farmaci e non utilizza metodiche specifiche della professione dello
psicologo.
Art. 2 - Interventi di formazione.
1. La Regione del Veneto cura la
formazione professionale dell'operatore di discipline bio-naturali e
provvede al rilascio dell'autorizzazione ai corsi e alla definizione
delle attività didattico formative.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti
dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della
legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco
regionale degli organismi di formazione accreditati”, con esperienza nel
settore e nelle discipline di riferimento, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa statale e regionale ed in particolare dall’articolo 5
della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge-quadro in materia di
formazione professionale” e dell’articolo
11 della
legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di
formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del
lavoro” e successive modificazioni.
3. La Giunta regionale, su proposta del comitato di cui all’articolo 3,
stabilisce, inoltre, per ogni singola disciplina:
a) i livelli di formazione per l'esercizio dell’ attività lavorativa
degli operatori delle discipline bio-naturali, che debbono prevedere,
oltre alla preparazione strettamente tecnica, anche la conoscenza e
l'addestramento alla comunicazione e alla relazione con l'utente;
b) i criteri per l’adozione dei programmi di formazione;
c) il monte ore minimo dei corsi di formazione comprensivo di uno stage
pratico pari ad almeno il trenta per cento del monte ore complessivo. I
corsi di formazione avranno una durata di almeno tre anni.
4. I corsi di formazione per operatore di DBN possono essere
cofinanziati dalla Regione che annualmente determina i criteri ed i
parametri di finanziamento anche accedendo a progetti di formazione
professionale previsti e cofinanziati dall'Unione europea.
Art. 3 - Comitato di coordinamento
regionale per le DBN.
1. Entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, è istituito presso la struttura regionale
competente in materia di formazione professionale, il comitato di
coordinamento regionale per le DBN.
2. Il comitato di coordinamento regionale per le DBN:
a) svolge attività di monitoraggio delle discipline bio-naturali, valuta
la validità di quelle emergenti ed esprime parere alla Giunta regionale
per il loro inserimento nell’elenco di cui all’articolo 1;
b) propone alla Giunta regionale, il curriculum formativo ed il livello
di formazione per l'esercizio dell’attività lavorativa di cui alla
presente legge;
c) propone alla Giunta regionale i criteri per l’adozione dei programmi
di formazione;
d) propone alla Giunta regionale le modalità per il riconoscimento dei
crediti formativi da attribuirsi a titoli e discipline pregresse.
3. Il comitato nominato ai sensi della
legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e
designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina
della durata degli organi” e successive modificazioni, è composto da:
a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in
materia di formazione professionale, in qualità di presidente;
b) tre rappresentanti designati dalle associazioni, di cui uno esperto
nelle materie disciplinate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina
dell’attività di estetista”, che alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono maggiormente rappresentative a livello regionale
della generalità delle discipline bio-naturali e che:
1) operano da almeno un anno;
2) sono dotate di un codice di deontologia
professionale di garanzia della qualità delle discipline bio-naturali
svolte a servizio dei clienti e della correttezza professionale dei
propri iscritti;
c) tre rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni per
la difesa dei consumatori e degli utenti, dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro;
d) cinque esperti di chiara fama nei settori di cui alla presente legge,
dei quali uno esperto in materia della comunicazione e della relazione
con l'utente.
Art. 4 - Esame finale e rilascio
dell’attestato di qualifica.
1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e
non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che
abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Giunta
regionale nel provvedimento di autorizzazione dei corsi, e comunque non
superiore al quindici per cento delle ore complessive.
2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica
e ad una prova pratica da parte di un’apposita commissione d’esame, la
cui composizione è definita dalla Giunta regionale su proposta del
comitato di cui all’articolo 3.
3. In caso di assenze superiori al quindici per cento delle ore
complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa
nel corso successivo avverrà secondo modalità definite nel provvedimento
di cui al comma 1.
4. All’allievo che supera la prova è rilasciato dalla Giunta regionale
un attestato di qualifica valido ai fini dell'iscrizione al registro di
cui all'articolo 5.
Art. 5 - Registro degli operatori in
discipline bio-naturali.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 1 è istituito presso la Giunta regionale, il registro regionale
degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni
corrispondenti alle diverse discipline bio-naturali, di seguito
denominato registro.
2. Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito i
percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base ai criteri
definiti dal comitato di cui all’articolo 3.
Art. 6 - Intese interregionali.
1. La Giunta regionale promuove, nelle
sedi istituzionali opportune, la conclusione di apposite intese con
altre regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi
omogenei, attinenti alle discipline bio-naturali, previsti nei
rispettivi ambiti territoriali.
Art. 7 - Norma transitoria.
1. In prima applicazione della presente
legge, la Giunta regionale, nel contesto del proprio sistema della
formazione e sulla base delle proposte definite dal comitato di cui
all’articolo 3, quantifica il credito formativo da attribuire a titoli e
attività pregresse in relazione all’iscrizione degli operatori di
discipline bio-naturali al registro di cui all'articolo 5, prevedendo
misure compensative nei casi in cui i crediti formativi pregressi
risultino insufficienti rispetto ai contenuti della formazione previsti
dalla presente legge.
2. I soggetti in possesso della qualificazione professionale di
estetista, conseguita ai sensi di legge, che abbiano esercitato
professionalmente le discipline bio-naturali in indirizzi riconducibili
alla sfera delle attività professionali di estetista, hanno titolo ad
essere iscritti al registro degli operatori di discipline bio-naturali
istituito ai sensi dell'articolo 5.
Art. 8 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di parte corrente relativi
agli interventi di formazione di cui all’articolo
2 della presente legge, si fa fronte con le risorse allocate
all’upb U0175 “Formazione professionale” del bilancio di previsione 2006
e pluriennale 2006-2008.
2. Agli oneri di parte corrente relativi al funzionamento del comitato
di cui all’articolo
3, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0023 “Spese
generali di funzionamento” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale
2006-2008. |