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Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte, nell’ambito delle
attività di promozione e conservazione del benessere e della migliore
qualità della vita, allo scopo di offrire ai cittadini che intendono
accedere a pratiche per il raggiungimento del benessere un esercizio
corretto e professionale delle stesse, individua e norma le attività
denominate discipline bio-naturali del benessere.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si
intendono per discipline bio-naturali del benessere le pratiche e le
tecniche naturali ed energetiche esercitate per favorire il
raggiungimento, il miglioramento o la conservazione del benessere
complessivo della persona.
2. Le discipline di cui al comma 1 non si
prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle
attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione
erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque
prescrizione di dieta, né alle attività di estetica e di tatuaggio e
piercing.
3. Le discipline bio-naturali del
benessere, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni
principi-guida, con particolare riferimento ai seguenti:
a) approccio complessivo alla persona;
b) miglioramento della qualità della vita;
c) educazione a stili di vita salubri;
d) assenza di interferenze nel rapporto
tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all’uso di farmaci di
qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in
tali discipline.
4. Per operatore in discipline
bio-naturali del benessere si intende il soggetto che, in possesso di
adeguata formazione, opera per stimolare le risorse naturali
dell’individuo e per creare le migliori condizioni di equilibrio della
persona.
5. L’operatore in discipline bio-naturali
del benessere non riveste rilievo di carattere sanitario e non prescrive
farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed
alla maggiore consapevolezza dei comportamenti individuali.
Art. 3.
(Formazione)
1. All’esercizio delle discipline
bio-naturali del benessere si accede mediante un percorso di formazione
di durata almeno triennale, predisposto nell’ambito della legge
regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione
e orientamento professionale) e successive modificazioni e dopo aver
svolto un tirocinio disciplinato secondo le modalità stabilite dalla
Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all’articolo 4.
Art. 4.
(Comitato regionale per le
discipline bio-naturali del benessere)
1. Entro centottanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge è istituito il Comitato regionale per le
discipline bio-naturali del benessere, di seguito denominato Comitato,
quale organismo di consulenza della Giunta regionale.
2. Il Comitato è nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) il responsabile della direzione
regionale competente in materia di sanità pubblica o suo delegato;
b) il responsabile della direzione
regionale competente in materia di formazione professionale o suo
delegato;
c) il responsabile della direzione
regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato;
d) due rappresentanti nominati dagli
organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative;
e) cinque esperti nelle discipline
bio-naturali del benessere, designati dalle associazioni e dagli enti
operanti a livello regionale.
Art. 5.
(Competenze del Comitato)
1. Il Comitato entro centottanta giorni
dal suo insediamento propone alla Giunta regionale:
a) la definizione, ai fini dei successivi
adempimenti, dei contenuti delle discipline bio-naturali del benessere
e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
b) l’elenco delle scuole a livello
nazionale e regionale operanti nel settore;
c) l’individuazione dei requisiti di
qualità di ciascuna disciplina;
d) la definizione dei criteri di
organizzazione dell’elenco regionale delle discipline bio-naturali del
benessere di cui all’articolo 6, e le modalità di iscrizione alle
relative sezioni.
2. La Giunta regionale, sulla base delle
proposte del Comitato, approva con propria deliberazione l’elenco di cui
al comma 1 lettera b) e presenta al Consiglio regionale una proposta di
deliberazione con i contenuti di cui al comma 1, lettere a), c), d).
3. Il Comitato propone alla Giunta
regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline
bio-naturali del benessere già definite, esercita il monitoraggio sulle
attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta
regionale nell’ambito delle proprie competenze.
4. La Giunta regionale disciplina con
proprio atto deliberativo le modalità di funzionamento del Comitato.
Art. 6.
(Elenco regionale delle discipline
bio-naturali del benessere)
1. Entro sessanta giorni dall’approvazione
della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 5, comma
2, è istituito l’elenco regionale delle discipline bio-naturali del
benessere. L’elenco è tenuto presso la Giunta regionale e si articola
nelle seguenti sezioni:
a) sezione delle agenzie formative
regolarmente accreditate maggiormente rappresentative a livello
nazionale e regionale per operatori nelle discipline bio-naturali del
benessere;
b) sezione degli operatori nelle
discipline bio-naturali del benessere, suddivisa in sottosezioni
relative a ogni specializzazione.
2. Per l’iscrizione nella sezione di cui
al comma 1, lettera a), le agenzie formative regolarmente accreditate
sono tenute a dimostrare di aver svolto attività documentabile ed
iniziative di formazione da almeno tre anni.
3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera
b), sono iscritti gli operatori in possesso dell’attestato di qualifica.
Art. 7.
(Norma transitoria)
1. In fase di prima applicazione della
presente legge e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in
vigore, alla sezione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b)
dell’elenco regionale, possono essere iscritti gli operatori che
autocertifichino alla Giunta regionale il possesso di adeguate
competenze professionali e che dimostrino di aver svolto attività da
almeno due anni e formazione documentata di almeno tre anni.
Art. 8.
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri relativi al funzionamento ed
all’attività del Comitato regionale per le discipline bio-naturali del
benessere nell’esercizio finanziario 2006, stimati in euro 5.000,00, in
termini di competenza e di cassa, e imputati all’unità previsionale di
base (UPB) n. 28011 (Programmazione sanitaria - Titolo I - Spese
correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 si fa
fronte con le dotazioni finanziarie della medesima unità, che presenta
la necessaria copertura finanziaria.
2. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008
agli oneri iscritti, in termini di competenza, nell’UPB 28011 del
bilancio pluriennale 2006-2008, si provvede con le risorse finanziarie
individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge
regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione
Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2
(Legge finanziaria per l’anno 2003).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 settembre 2006
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 120
- Presentata dai Consiglieri Andrea
Buquicchio, Francesco Guida, Giovanni Pizzale il 18 luglio 2005.
- Assegnata alla IV commissione in sede
referente il 27 luglio 2005.
- Sul testo sono state effettuate delle
consultazioni.
Proposta di legge n. 127
Discipline del benessere e bio-naturali.
- Presentata dai Consiglieri Enrico
Moriconi, Paola Barassi, Alessandro Bizjak, Iuri Gilberto Bossuto,
Sergio Dalmasso, Alberto Deambrogio, Stefano Lepri, Angela Motta, Maria
Cristina Spinosa, Graziella Valloggia il 19 luglio 2005.
- Assegnata alla IV commissione in sede
referente il 28 luglio 2005
- Sul testo sono state effettuate delle
consultazioni.
- Testo unificato licenziato dalla IV
Commissione referente il 7 luglio 2006 con relazione di Andrea
Buquicchio, Enrico Moriconi
- Approvato in Aula il 12 settembre 2006,
con emendamenti sul testo, con 41 voti favorevoli e 1 non votante
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è
redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio
regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi
delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione
coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul
sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note all’articolo 8
-Il testo vigente dell’articolo 8 della
l.r. 7/2001 è il seguente:
“Art.8 (Legge finanziaria)
1. Unitamente al bilancio annuale e
pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il
progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con
gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in
connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone
annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di
tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei
tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell’anno
cui essa si riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non
superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di
spesa regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di
spesa;
d) alla determinazione, per le leggi
regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale,
delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori
spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori
entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori
spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino
incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo
5.
4. La legge finanziaria è approvata nella
stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale,
approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.
- Il testo vigente dell’articolo 30 della
l.r. 2/2003 è il seguente:
“Art. 30 (Norma finale)
1. A partire dall’esercizio 2004, la legge
finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001,
l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti
regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente
disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che
rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. L’autorizzazione della spesa di cui al
comma 1 può disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti
originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la
legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o
provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in
sede di legge finanziaria.”.
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