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§ 3.9.29 - L.R. 25 ottobre 2004 n. 18.
Norme regionali sulle discipline
bionaturali per il benessere.
Settore: Codici
regionali
Materia: 3.
sviluppo economico
Capitolo: 3.9
lavoro e occupazione
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SOMMARIO
Art. 1
(Finalità) - 1. La Regione,
allo scopo di migliorare la qualità della vita e [...]
Art. 2 (Discipline bionaturali per il
benessere) - 1. Per discipline bionaturali per il benessere si
intendono: lo shiatsu, [...]
Art. 3 (Elenco regionale per le discipline
bionaturali per il benessere) - 1. E' istituito presso la Giunta
regionale l'Elenco delle discipline [...]
Art. 4 (Associazioni) - 1. Possono essere
iscritte nella sezione a) dell’Elenco regionale di cui [...]
Art. 5 (Imprese) - 1. Ai fini
dell’iscrizione nella sezione a) dell’Elenco regionale le [...]
Art. 6 (Qualifica di operatore) - 1. La
Regione riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle [...]
Art. 7 (Esercizio dell'attività di operatore
nelle discipline bionaturali per il benessere)
Art. 8 (Domanda di iscrizione all'Elenco) -
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
[...]
Art. 9 (Comitato regionale delle discipline
bionaturali per il benessere) - 1. E' istituito presso la Regione il
Comitato regionale delle discipline [...]
Art. 10 (Compiti del Comitato)
1. Il
Comitato svolge le seguenti funzioni:
Art. 11 (Sanzioni) - 1. A coloro che
esercitano l’attività di operatore in una delle discipline [...]
Art. 12 (Norma transitoria) - 1. In fase di
prima applicazione, sono iscritti nell’Elenco regionale di [...]
Art. 13 (Disposizioni finanziarie)
(Omissis) |
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§
3.9.29 - L.R. 25 ottobre 2004, n. 18. - Norme regionali sulle discipline
bionaturali per il benessere.
(B.U. 17 novembre 2004 n. 10).
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione, allo scopo di migliorare la qualità della vita e
contribuire a realizzare il benessere dei propri cittadini, riconosce la
qualifica di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali per il
benessere di cui all’articolo 2 e, a tutela dell’utenza, garantisce la
loro corretta esecuzione.
2. Le discipline di cui al comma 1 condividono l'obiettivo di educare la
persona a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente e concorrono
a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse
vitali proprie di ciascun individuo senza perseguire finalità
terapeutiche o curative.
Art. 2. (Discipline bionaturali per il
benessere)
1. Per discipline bionaturali per il benessere si intendono: lo shiatsu,
la riflessologia, lo watsu, la pranoterapia, la naturopatia, lo yoga, la
kinesiologia, il massaggio tradizionale.
2. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all’articolo 9, può
prevedere l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 3 di nuove
discipline bionaturali per il benessere.
Art. 3. (Elenco regionale per le
discipline bionaturali per il benessere)
1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Elenco delle discipline
bionaturali per il benessere.
2. L'Elenco è suddiviso in due sezioni:
a) Organizzazioni con finalità didattiche, Associazioni e Scuole di
Formazione;
b) Operatori delle discipline bionaturali per il benessere.
3. Ciascuna sezione dell'Elenco è suddivisa in settori riferiti ad ogni
singola disciplina bionaturale per il benessere.
4. La sezione a) dell’Elenco è a sua volta suddivisa nelle sottosezioni
"associazioni" ed "imprese".
Art. 4. (Associazioni)
1. Possono essere iscritte nella sezione a) dell’Elenco regionale di cui
all’articolo 3 le associazioni a diffusione nazionale o regionale ovvero
aderenti ad associazioni a diffusione nazionale o regionale operanti in
Liguria, che prevedono nell’atto costitutivo tra i propri fini lo
svolgimento dell’attività didattica e formativa, purchè in possesso di
sedi conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente.
Art. 5. (Imprese)
1. Ai fini dell’iscrizione nella sezione a) dell’Elenco regionale le
imprese operanti in Liguria che svolgono attività didattico-formative
nelle discipline bionaturali per il benessere devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) partita IVA;
b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
c) disponibilità di una sede appropriata e conforme alla normativa
igienico-sanitaria vigente.
Art. 6. (Qualifica di operatore)
1. La Regione riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle
singole discipline bionaturali per il benessere a coloro che abbiano
superato la prova d’esame conclusiva di specifici corsi teorico-pratici
organizzati da associazioni o da imprese iscritte nella sezione a)
dell’Elenco regionale.
2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui
all'articolo 9, definisce con proprio provvedimento, per ogni singola
disciplina, le materie oggetto del corso di cui al comma 1 nonché la
durata e le modalità del suo svolgimento.
3. L’esame di cui al comma 1 è sostenuto davanti ad una commissione
composta da:
a) l’Assessore regionale competente o suo delegato, con funzioni di
Presidente;
b) il Dirigente della struttura regionale competente;
c) tre esperti nella specifica disciplina bionaturale che abbiano
esercitato attività didattica e formativa almeno quinquennale, designati
dalle associazioni iscritte nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3;
d) due figure professionali da reperire in ambito medico designate dagli
Ordini professionali competenti.
Art. 7. (Esercizio dell'attività di
operatore nelle discipline bionaturali per il benessere)
1. L'esercizio nel territorio della Regione delle attività di operatore
in ciascuna delle discipline bionaturali per il benessere è subordinato
alla preventiva iscrizione nella sezione b) dell'Elenco regionale di cui
all'articolo 3.
2. Ai fini della iscrizione occorre:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea.
Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che
hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo
25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e
successive modificazioni;
c) diploma della scuola dell'obbligo o altro diploma conseguito
all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente
autorità italiana;
d) possesso della qualifica conseguita ai sensi dell'articolo 6 o
qualifica equipollente conseguita in Paesi dell'Unione Europea o in
Paesi terzi;
e) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per
i rischi derivanti dall’attività.
Art. 8. (Domanda di iscrizione all'Elenco)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Dirigente della struttura regionale competente definisce con
proprio decreto lo schema tipo per le domande di ammissione e la
documentazione da allegare.
2. Il Dirigente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda
provvede all’iscrizione e ne dispone la comunicazione all’interessato;
la domanda si considera accolta qualora il termine decorra senza che
venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego.
3. Il Dirigente è altresì competente, nei casi di cui all’articolo 11,
comma 2, a disporre la sospensione o la cancellazione dall’Elenco.
Art. 9. (Comitato regionale delle
discipline bionaturali per il benessere)
1. E' istituito presso la Regione il Comitato regionale delle discipline
bionaturali per il benessere.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di
Presidente;
b) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali
designati dalle associazioni o dalle imprese iscritte per il settore di
riferimento nell’Elenco regionale di cui articolo 3;
c) un rappresentante designato dal Comitato regionale per la tutela dei
consumatori e degli utenti, di cui alla
legge regionale 2 luglio 2002 n. 26 (norme per la tutela dei
consumatori e degli utenti);
d) il Dirigente della struttura regionale competente.
3. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della
Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base delle designazioni pervenute.
4. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza
giustificato motivo comporta la decadenza dal Comitato.
5. Il Comitato dura in carica cinque anni.
6. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti; svolge le funzioni
di segreteria un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla D.
7. Ai membri del Comitato spettano i compensi previsti dalla Tabella A
allegata alla
legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 recante la disciplina dei
compensi a componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso
la Regione.
Art. 10. (Compiti del Comitato)
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) esprime parere sui provvedimenti di sospensione e cancellazione
dall'Elenco di cui all’articolo 3;
b) esprime parere in merito alla valutazione di equipollenza dei titoli
di studio di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d);
c) elabora proposte in merito agli indirizzi per rendere omogenei sul
territorio regionale la struttura e i contenuti dei corsi di cui
all'articolo 6;
d) esprime parere alla Giunta regionale in merito al riconoscimento di
discipline bionaturali per il benessere emergenti, finalizzato
all’inserimento nell’Elenco di cui all’articolo 3;
e) presenta proposte alla Giunta regionale per la divulgazione e la
conoscenza delle discipline bionaturali per il benessere.
2. Il Presidente del Comitato, per l’espletamento delle funzioni di cui
al comma 1, lettera c), convoca fra i rappresentanti delle discipline
bionaturali per il benessere solo quelli espressione della disciplina
presa in considerazione.
Art. 11. (Sanzioni)
1. A coloro che esercitano l’attività di operatore in una delle
discipline bio-naturali per il benessere individuate ai sensi
dell’articolo 2 senza essere iscritti nell’Elenco regionale, è applicata
una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1500 euro, secondo
le modalità previste dalla
legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o
di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
2. Sono altresì sottoposti alla sanzione amministrativa di cui al comma
1 coloro che esercitano una disciplina bionaturale diversa da quella per
la quale risultano iscritti nell’Elenco; in tale ultimo caso, può essere
disposta la sospensione per un periodo massimo di tre mesi e , in caso
di recidiva, la cancellazione dall’Elenco.
Art. 12. (Norma transitoria)
1. In fase di prima applicazione, sono iscritti nell’Elenco regionale di
cui all’articolo 3 coloro che, in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 7, comma 2, lettere a), b), c) ed e), nonché di qualifica
conseguita presso associazioni o imprese di cui agli articoli 4 e 5
acquisita anteriormente alla vigenza della presente legge, ne facciano
apposita richiesta al Dirigente della struttura regionale competente
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge
stessa.
Art. 13. (Disposizioni finanziarie)
(Omissis) |
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