SOMMARIO
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Formazione
Articolo 4 - Comitato regionale per le discipline del benessere e
bio-naturali
Articolo 5 - Elenco regionale delle discipline del benessere e
bio-naturali
Articolo 6 - Rete del benessere
Art. 1 - Finalità
1. La Regione Toscana, nell’ambito delle attività di promozione e
conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della
vita, e allo scopo di assicurare ai cittadini, che intendono accedere a
pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio
corretto e professionale delle stesse, individua con la presente legge
le attività, di seguito denominate discipline del benessere e
bio-naturali.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le
tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche,
artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il
miglioramento e la conservazione del benessere
globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di
specifiche patologie, non sono riconducibili alle
attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione
erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque
prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge
regionale 31 maggio 2004, n. 28
(Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); le
discipline del benessere e bio-naturali, nella loro
diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principiguida, in
particolare sui seguenti:
1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;
2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita,
conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della
persona;
3) importanza dell’educazione a stili di vita salubri e rispettosi
dell’ambiente.
4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal
ricorso all’uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla
competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;
b) per operatore in discipline del benessere e bionaturali: la figura
che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e
consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in
relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali
della persona, intesa come entità globale e indivisibile. L’operatore in
discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a
stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore
consapevolezza dei propri comportamenti.
Art. 3 - Formazione
1. All’esercizio delle discipline del benessere e bionaturali si accede
mediante un percorso di formazione, di durata almeno triennale,
predisposto nell’ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)
- modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65 -, degli atti
attuativi della stessa e di quanto disposto dall’articolo 4.
Art. 4 - Comitato regionale per le
discipline del benessere e bio-naturali
1. E’ istituito presso la direzione generale “Diritto alla salute
e politiche di solidarietà”, di concerto con la direzione generale
“Politiche formative, beni e attività culturali” della Regione Toscana,
il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di
seguito denominato Comitato. Il Comitato è organismo di consulenza della
Giunta regionale.
2. Il Comitato è nominato, con decreto del Presidente della
Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale
al diritto alla salute, di concerto con l’Assessore regionale
all’istruzione, formazione e lavoro e con l’Assessore
all’artigianato, piccola e media impresa, industria ed innovazione ed è
composto da:
a) il direttore generale della direzione generale “Diritto alla salute
ed alle politiche di solidarietà”, o suo delegato;
3 12.1.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 3
b) il direttore generale della direzione generale “Sviluppo economico”,
o suo delegato;
c) il direttore generale della direzione generale “Politiche formative e
beni culturali”, o suo delegato;
d) il direttore generale della direzione generale “Organizzazione e
sistema informativo”, o suo delegato;
e) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
f) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente
rappresentativi degli artigiani;
g) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali;
h) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni e scuole
operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello nazionale
e regionale.
3. Nella prima applicazione della presente legge, e non oltre
centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, la
Giunta regionale nomina il Comitato nella composizione di cui al comma
2, lettere a), b), c), d), e), f) e g).
4. Il Comitato di cui al comma 3, entro centottanta giorni dal
suo insediamento, propone all’approvazione della Giunta regionale:
a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti
delle discipline del benessere e bio-naturali
e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
b) l’elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel
settore;
c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina ;
d) i criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle discipline
del benessere e bio-naturali, di cui all’articolo
5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni di cui all’articolo
5.
5. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato
istituito ai sensi del comma 3, presenta al Consiglio regionale una
proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 4, lettere a),
b), c), d).
6. Il Comitato, integrato con gli esperti di cui al comma 2,
lettera h), propone alla Giunta regionale la valutazione
di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bionaturali già
definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le
altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell’ambito delle
proprie competenze.
7. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento
del Comitato.
Art. 5 - Elenco regionale delle
discipline del benessere e bio-naturali
1. Entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione
del Consiglio regionale di cui all’articolo 4, comma 5, è istituito
l’elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali.
L’elenco è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle
seguenti sezioni:
a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a
livello nazionale e regionale per operatori
nelle discipline del benessere e bio-naturali;
b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;
la sezione è suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione.
2. Per l’iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1,
lettera a), le scuole devono dimostrare di aver
svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre
anni.
3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli
operatori in possesso dell’attestato di qualifica.
4.
In fase di prima applicazione della presente legge e comunque
per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione di cui
al comma 1, lettera b), dell’elenco regionale, possono essere iscritti
gli operatori che autocertifichino alla Giunta regionale adeguata
preparazione e dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni
sulla base di una formazione finalizzata.
Art. 6 - Rete del benessere
1. La Regione Toscana, allo scopo di incrementare il benessere
dei cittadini e di assicurare loro uno standard di qualità delle
attività esercitate per la ricerca ed il mantenimento del benessere,
promuove l’istituzione della Rete del benessere intesa come l’insieme
delle discipline del benessere e bio-naturali.
2. Fanno parte della Rete del benessere gli operatori iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).
La presente legge è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.
PASSALEVA (designato con D.P.G.R.
n. 132 del 22.5.2000) - Firenze, 3 gennaio 2005
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella
seduta del 22.12.2004.
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