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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MINOLI ROTA
Riconoscimento e regolamentazione della naturopatia, dello
shiatsu, della riflessologia e della pranoterapia e
norme per la relativa formazione del personale non medico
Presentata il 17 dicembre 2001
Onorevoli Colleghi! - La
presente proposta di legge ha la finalità di riconoscere e
regolamentare le principali terapie non convenzionali esercitate da
operatori non medici: la naturopatia, lo shiatsu, la
riflessologia e la pranoterapia.
I dati relativi
all'esercizio di medicine non convenzionali e all'utilizzo di queste da
parte dei cittadini indicano una crescita costante e progressiva: nel
decennio scorso negli USA le medicine non convenzionali potevano essere
considerate la medicina più diffusa (425 milioni di consultazioni
contro 388 milioni delle cure convenzionali); i dati dei Paesi del nord
Europa confermano l'incremento delle medicine non convenzionali e in
Italia il fenomeno ha un trend simile a quelli riscontrabili
nell'Unione europea e negli Usa.
Il cittadino ha sempre
più consapevolezza che la salute e la malattia sono fenomeni complessi
che non possono essere ridotti entro schemi semplicistici come
"rottura-riparazione"; la necessità di uscire da questa
logica ha prodotto una domanda sempre maggiore di medicina olistica, non
invasiva, che tenga conto della persona e non solo dei protocolli
diagnostici e terapeutici. Da sempre le medicine non convenzionali hanno
adottato e propongono uno stile protettivo nei confronti della vita
attraverso una presa di coscienza delle relazioni esistenti tra l'uomo e
l'ambiente familiare, sociale, cosmico; da sempre le medicine non
convenzionali hanno saputo salvaguardare il rapporto terapeuta-paziente,
ritenendolo luogo di studio e di cura privilegiata del paziente e della
sua malattia; e da sempre nella pratica di queste medicine il paziente,
se non ha trovato la guarigione della sua malattia, ne ha trovato spesso
il senso, e nel terapeuta un compagno.
Ricordiamo a questo
punto la definizione della "salute" data dall'Organizzazione
mondiale della sanità: "Health is a state of complete
physical, mental, and social well-being and not merily the
absence of disease or infirmity".
Se un gran numero di
cittadini si rivolge alle medicine non convenzionali per ritrovare il
benessere fisico, mentale e sociale, lo Stato deve garantire questa
scelta e regolamentare le terapie non convenzionali, anche in nome del
pluralismo scientifico (articolo 33 della Costituzione), e consentire
agli operatori di esercitare la loro attività in piena dignità.
Per medicine non
convenzionali si intendono, ai sensi delle direttive europee emanate in
materia, le discipline di sistemi olistici di approccio alla persona a
cui sono sottesi concetti teorici e/o filosofici in base al quali l'uomo
è visto nella sua globalità: corpo, mente, spirito. Alcune tecniche,
come ad esempio l'agopuntura, possono essere praticate da medici, altre
possono integrare i percorsi diagnostico-terapeutici definiti dal medico
ed essere praticate da operatori non medici: la naturopatia, lo shiatsu,
la riflessologia e la pranoterapia rientrano tra queste.
In conformità
all'articolo 35, primo comma (La Repubblica tutela il lavoro in tutte le
sue forme e applicazioni) e all'articolo 41, primo comma (L'iniziativa
economica privata è libera) della Costituzione, non si possono
dimenticare le migliaia di operatori non medici che da anni attuano
queste tecniche con serietà e che sono in grado di documentare le loro
competenze in materia, ma che lavorano in un vuoto legislativo che non
li tutela e non tutela gli utenti da "terapeuti
improvvisatori".
Molti di questi
operatori, per garantire la propria professionalità, si sono riuniti in
associazioni di categoria, come ad esempio l'A.MI. University, ed hanno
provveduto autonomamente a descrivere un profilo completo della
professione (comprendente tra l'altro formazione, norme deontologiche,
criteri di valutazione delle competenze professionali), a istituire
degli albi privati e a organizzare delle scuole sul territorio nazionale
che propongono un adeguato livello formativo delle tecniche prima
menzionate.
E' urgente una
regolamentazione per salvaguardare gli operatori, le associazioni e
l'utenza.
La presente proposta di
legge quadro, parte da queste necessità e mira a introdurre nel sistema
economico, dopo adeguata formazione, nuove figure professionali, che
possano incrementare le possibilità di lavoro dei giovani sul
territorio nazionale.
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XIV
LEGISLATURA
-
PROGETTO
DI LEGGE - N. 2115 - PROPOSTA
DI LEGGE
Art.
1.
(Finalità
e oggetto)
1. La Repubblica
riconosce il principio del pluralismo scientifico come fattore
essenziale per il progresso della scienza e dell'arte medica e riconosce
le attività professionali denominate naturopatia, shiatsu,
riflessologia, pranoterapia, svolte nell'ambito della prevenzione, del
mantenimento della salute e dello stato di benessere delle persone ed
esercitate da operatori non medici.
2. La Repubblica
riconosce la libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà
di cura da parte dell'operatore non medico all'interno di un libero
rapporto consensuale ed informato e tutela l'esercizio delle terapie non
convenzionali.
3. Nell'interesse dei
pazienti lo Stato garantisce un'adeguata formazione professionale degli
operatori di cui al comma 1, ovvero degli operatori nelle terapie non
vigilate ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, promovendo
l'istituzione di appositi corsi di formazione e di registri di
iscrizione professionali, controllando l'attività degli operatori e
reprimendo l'esercizio per fini illeciti delle professioni di cui al
comma 1 del presente articolo.
Art.
2.
(Definizione
delle professioni)
1. La naturopatia, lo shiatsu,
la riflessologia e la pranoterapia integrano i percorsi
diagnostico-terapeutici definiti dal medico per il conseguimento del
benessere globale del paziente.
2. Il naturopata
esercita la sua attività nel campo dell'informazione sulla salute nonché
nel sostegno dello stato di benessere della persona nell'ambito del
riequilibrio energetico secondo la medicina tradizionale cinese. Il
titolo di naturopata è rilasciato da istituti pubblici o associazioni
di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, al termine
di un corso istituito con il decreto di cui al comma 1 del medesimo
articolo, articolato in tre anni, con esame finale. Possono iscriversi
ai corsi di naturopatia coloro che hanno terminato la scuola
dell'obbligo.
3. L'operatore di shiatsu
si avvale di tecniche di pressione operate con le mani sul corpo
della persona trattata, seguendo i meridiani e i punti della medicina
tradizionale cinese, per il riequilibrio energetico e il benessere
psicofisico. Il titolo di operatore di shiatsu è rilasciato da
istituti pubblici o associazioni di categoria riconosciute ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, al termine di un corso istituito con il
decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, articolato in due
anni, con esame finale. Possono iscriversi ai corsi di shiatsu coloro
che hanno terminato la scuola dell'obbligo.
4. La riflessologia è
una tecnica che trova applicazione sui piedi e sulle mani dove, secondo
la medicina tradizionale cinese, hanno sede punti di corrispondenza
energetica con tutte le altre parti del corpo; la digitopressione su
tali punti stimola i processi fisiologici ad essi collegati, consentendo
all'organismo di ristabilire lo stato di benessere. Il titolo di
operatore di riflessologia è rilasciato da istituti pubblici o
associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma
2, al termine di un corso istituito con il decreto di cui al comma 1 del
medesimo articolo 5, articolato in due anni, con esame finale. Possono
iscriversi ai corsi di riflessologia coloro che hanno terminato la
scuola dell'obbligo.
tradizionale cinese che utilizzano il concetto di
"energia vitale" per le terapie; consiste in una pratica di
passaggio energetico dalle mani del terapeuta al paziente, senza alcuna
pressione, per il ripristino dell'armonia psicofisica. Il titolo di
pranoterapeuta è rilasciato da istituti pubblici o associazioni di
categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, al termine di
un corso istituito con il decreto di cui al comma 1 del medesimo
articolo 5, articolato in due anni, con esame finale. Possono iscriversi
ai corsi di pranoterapia coloro che hanno terminato la scuola
dell'obbligo e che siano ritenuti idonei alla trasmissione della bioenergia.
Art.
3.
(Commissione
nazionale degli operatori non medici delle
terapie
non convenzionali)
1. E' istituita presso
il Ministero della salute la Commissione nazionale degli operatori non
medici delle terapie non convenzionali di cui all'articolo 2, di seguito
denominata "Commissione".
2. La Commissione è
composta da dieci membri, nominati con decreto del Ministro della salute
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
cui:
a)
un esperto in naturopatia;
b)
un esperto in shiatsu;
c)
un esperto in riflessologia;
d)
un esperto in pranoterapia;
e)
due rappresentanti della medicina convenzionale;
f)
un rappresentante dell'Associazione nazionale fisioterapisti;
g)
un rappresentante del Ministero della salute;
h)
un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
i)
un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
3. I membri di cui al
comma 2, lettere a), b), c) e d) sono nominati su
indicazione delle rispettive associazioni di categoria riconosciute ai
sensi dell'articolo 5, comma 2.
4. La Commissione dura
in carica cinque anni, ed elegge al suo interno il presidente ed un
segretario.
5. L'attività e il
funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento
interno approvato dalla Commissione stessa.
6. Le spese per il
funzionamento della Commissione sono a carico del Ministero della
salute, che vi provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
Art.
4.
(Compiti
della Commissione)
1. La Commissione svolge
i seguenti compiti:
a)
stabilisce i criteri di valutazione dei titoli di studio
equipollenti conseguiti in Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi
terzi;
b)
stabilisce il programma di studio per ciascuna delle professioni di
cui all'articolo 2, dopo avere consultato le associazioni di categoria
riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c)
verifica il programma di studio degli istituti pubblici e delle
associazioni di categoria riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, comma
2, e abilitati a rilasciare il diploma di operatore non medico per le
professioni di cui all'articolo 2;
d)
controlla e si rende garante della regolarità delle iscrizioni ai
registri professionali di cui all'articolo 6, comma 1;
e)
cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le
professioni di cui all'articolo 2;
f)
predispone, dopo avere consultato le associazioni di categoria
riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ed aggiorna
periodicamente, il codice deontologico delle professioni di cui
all'articolo 2;
g)
promuove la corretta divulgazione delle tematiche legate alle
professioni di cui all'articolo 2 nell'ambito di più generali programmi
di educazione alla salute;
h)
coordina e promuove la ricerca scientifica, normativa ed economica
nel campo delle terapie non convenzionali per gli operatori non medici,
anche al fine dell'eventuale individuazione di nuove discipline;
i)
decide sui ricorsi degli operatori, delle scuole pubbliche e delle
associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma
2, avverso i provvedimenti disciplinari;
l)
stipula convenzioni con enti pubblici e privati;
m)
designa, a richiesta, propri rappresentanti negli enti e nelle
commissioni a livello nazionale ed internazionale;
n)
trasmette annualmente al Ministero della salute una relazione sulle
attività svolte.
Art.
5.
(Corsi di formazione)
1. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono
istituiti, presso gli istituti pubblici e le associazioni di categoria
riconosciute ai sensi del comma 2, i corsi di formazione per le
professioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5.
2. Le associazioni di
categoria che attestano, con idonea documentazione, la conformità
dell'attività svolta alle disposizioni di cui al comma 4 possono
richiedere il riconoscimento ai sensi del comma 1. Ai fini del
riconoscimento le associazioni presentano al Ministero della salute:
a)
lo statuto costituente dell'associazione, approvato da almeno dieci
anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Lo
statuto deve, in particolare, recare norme sulla selezione dei membri
dell'associazione, prevedendo esclusivamente l'accettazione di operatori
in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali, nonché
disposizioni sanzionatorie in caso di comportamenti non conformi alla
deontologia professionale rilevati nell'esercizio dell'attività di
vigilanza posta in essere ai sensi del medesimo statuto;
b)
i registri, tenuti e aggiornati in conformità alla vigente
normativa in materia, degli operatori iscritti alla associazione con le
relative qualifiche;
c)
il profilo professionale richiesto ai fini dell'iscrizione nei
registri di cui alla lettera b), comprendente la formazione
richiesta, le norme deontologiche, i criteri di valutazione
professionale, l'indicazione delle tecniche terapeutiche consentite.
3. La Commissione di cui
all'articolo 3 può chiedere la revoca del riconoscimento alle
associazioni di categoria in caso di riscontrata mancata conformità
alle disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo.
4. I corsi di formazione
di cui al comma 1 devono comprendere un iter teorico-pratico e un
esame di qualificazione. La durata minima dell'iter di formazione
specifico è di due anni.
5. Le associazioni di
categoria riconosciute ai sensi del presente articolo devono garantire
lo svolgimento dell'iter di formazione specifico e del programma
di base di insegnamento.
Art.
6.
(Istituzione
dei registri professionali)
1. Presso gli istituti
pubblici e le associazioni di categoria riconosciute ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, sono istituiti i registri degli operatori
delle professioni di naturopata, di massaggiatore shiatsu, di
riflessologo e di pranoterapeuta, di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e
5. Ai registri di cui al presente comma possono essere iscritti coloro
che hanno superato l'esame finale del relativo corso istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 1.
2. Agli iscritti ai
registri di cui al presente articolo si applica l'articolo 622 del
codice penale.
Art.
7.
(Norme
transitorie)
1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione ai registri
di cui all'articolo 6, comma 1, è effettuata previa richiesta degli
interessati presentando le documentazioni di cui ai commi 3 e 4 del
presente articolo, agli istituti pubblici e alle associazioni di
categoria, riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
2. Gli istituti pubblici
e le associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, provvedono all'iscrizione nel proprio registro istituito ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, all'atto del riconoscimento della
propria attività effettuato ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
3. Nel caso di corsi
sostenuti prima della data di entrata in vigore della presente legge,
presso un istituto pubblico o un'associazione di categoria che non ha
ottenuto successivamente il riconoscimento ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, l'interessato può ottenere il diploma frequentando l'ultimo
anno e superando l'esame finale di uno dei corsi istituiti ai sensi del
medesimo articolo 5, comma 1, salvo che:
a)
abbia già svolto le attività professionali cui all'articolo 2,
commi 2, 3, 4 e 5, ininterrottamente per un periodo di tre anni in un
Paese membro dell'Unione europea in cui tali attività siano
disciplinate per legge;
b)
abbia esercitato in Italia le attività professionali di cui
all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, ininterrottamente e in conformità
alle disposizioni delle associazioni di categoria riconosciute ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, per un periodo minimo di tre anni.
4. Coloro che sono in
possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti stranieri ed
attestante la qualifica delle attività professionali di cui
all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, devono sostenere, ai fini
dell'iscrizione ai registri, un esame presso gli istituti pubblici o le
associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma
2, salvo che abbiano già svolto le attività professionali
ininterrottamente
per un periodo di tre anni in un Paese membro
dell'Unione europea in cui tali attività siano riconosciute.
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