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1. Sono definite
discipline bio-naturali le pratiche che stimolano le risorse naturali
dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa e al ripristino
delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di
disagio psicofisico e quindi volte a generare una migliore qualità della
vita. Le discipline bio-naturali hanno inoltre le finalità di favorire la
piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in
relazione al proprio stile di vita e di stimolare le risorse vitali della
persona, intesa come entità globale e indivisibile. Fermo restando tali
caratteristiche di base comuni, ogni disciplina utilizza approcci,
tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello
culturale specifico da cui prende origine.
2. Le discipline bio-naturali sono articolate nei seguenti indirizzi:
a) naturopatia;
b) shiatzu;
c) riflessologia;
d) massaggio cinese tui na-qigong;
e) massaggio ayurvedico;
f) pranopratica;
g) reiki.
Art. 22. - (Profili e competenze professionali degli operatori delle
discipline bio-naturali).
1. È individuato il profilo professionale dell'operatore delle discipline
bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo
21.
2. Il profilo professionale degli operatori di ciascuno degli indirizzi
delle discipline bio-naturali è il seguente:
a) l'operatore professionale della naturopatia può intervenire sulla
persona in stato di salute nell'ambito dell'educazione, prevenzione e
assistenza al benessere della persona, con metodiche manuali,
bioenergetiche e nutrizionali. L'operatore naturopata opera attraverso
l'educazione-informazione sui principi dell'alimentazione naturale,
sull'igiene della persona, sull'attività fisica e sui corretti stili di
vita, attraverso l'educazione all'abitare, secondo i principi della
bio-architettura, l'utilizzo di tecniche di massaggio, di rilassamento e
di respirazione. Sono comunque espressamente proibiti sia la prescrizione
di farmaci e di prodotti erboristici, sia la effettuazione di qualsiasi
forma di manipolazione chiropratica e osteopatica;
b) l'operatore professionale dello shiatsu, tecnica manuale non invasiva
di origine estremo-orientale, con diversi stili e metodiche operative,
opera allo scopo di preservare lo stato di salute della persona e di
attivare la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali attraverso la
pressione di punti specifici, stiramenti e manovre di mobilizzazione
attiva e passiva. L'insieme di specifici percorsi formativi, le competenze
acquisite, le metodiche applicate e gli obiettivi degli operatori
professionali dello shiatsu non coincidono, né sono in conflitto con altre
figure professionali appartenenti al settore sanitario e non;
c) l'operatore professionale di riflessologia, opera per il benessere
della persona attraverso la stimolazione dei punti riflessi del corpo. La
stimolazione avviene con tecniche, anche di massaggio orientale,
prevalentemente attraverso pressioni, frizioni, movimenti articolari con
le dita della mano e del pollice in particolare, dei gomiti, con una
specifica tecnica pressoria ritmica;
d) l'operatore professionale del tui nà-qigong, disciplina finalizzata
alla conservazione e al recupero dello stato di benessere, opera
attraverso un insieme di tecniche manuali tradizionali cinesi volte al
riequilibrio e all'armonizzazione dell'energia. L'operatore tui na-qigong
durante il massaggio si avvale di una serie di strumenti che sono
essenzialmente le dita, le mani e i gomiti, con cui si esercitano
stimolazioni diverse, con o senza l'ausilio degli strumenti tradizionali,
per riequilibrare l'energia vitale. L'operatore inoltre insegna tecniche
di automassaggio e di autostimolazione dei punti energetici e informa
anche sui corretti stili di vita e sulla idonea alimentazione secondo i
principi della tradizione cinese;
e) l'operatore professionale del massaggio ayurvedico agisce mantenendo il
benessere del complesso corpo-mente e prevenendo le malattie, contribuendo
a fortificare le difese immunitarie, a disintossicare l'organismo e a
rilassare profondamente. Nell'ambito delle varie tecniche di stimolazione
e di manualità da applicare sulla base dei principi dell'antica filosofia
indiana e dell'attenta osservazione del soggetto, la scelta è effettuata
in base alla condizione energetica dell'individuo da trattare;
f) l'operatore professionale di pranopratica opera con un intervento non
invasivo attraverso l'apposizione delle mani a piccola distanza dal corpo,
per stimolare il processo di autoguarigione e di armonizzazione, al fine
di ottenere l'equilibrio bioenergetico e lo stato di benessere della
persona;
g) l'operatore professionale del reiki-stimola l'armonizzazione
dell'energia vitale della persona attraverso l'imposizione manuale, senza
un contatto fisico con la persona che riceve il trattamento, e induce
benefici a livello fisico, psicologico ed energetico promuovendo un
miglioramento globale della salute.
3. Gli operatori professionali delle discipline bio-naturali svolgono, con
titolarità e autonomia professionale nell'ambito delle proprie competenze,
le attività dirette alla prevenzione primaria e alla salvaguardia della
salute individuale e collettiva; non effettuano diagnosi, né alcuna
attività di tipo sanitario, non utilizzano farmaci, e la loro attività
professionale si esplica nella promozione del benessere, educando a stili
di vita salubri, ad abitudini alimentari sane e a maggiore consapevolezza
di comportamenti rispettosi dell'ambiente.
Art. 23. - (Formazione professionale e accreditamento degli enti
formativi delle discipline bio-naturali).
1. All'esercizio delle discipline bio-naturali si accede con un percorso
di formazione e di abilitazione definito nei suoi principi fondamentali
dalla presente legge.
2. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale dell'operatore
professionale delle discipline bio-naturali è richiesto il possesso del
diploma di scuola media superiore o di un titolo equiparato alla data di
iscrizione al corso.
3. Il monte ore minimo per la formazione professionale è pari a 1200 ore
all'interno di un corso di almeno 3 anni.
4. La didattica è strutturata per moduli e aree disciplinari. Ogni corso
comprende i seguenti moduli didattici:
a) un modulo di base;
b) un modulo professionalizzante.
5. Il modulo di base, di almeno 300 ore, prevede la formazione teorica
generale e di base, comprendente i modelli culturali e scientifici
convenzionali ed è comune ai diversi indirizzi.
6. Il modulo professionalizzante, di almeno 900 ore, prevede per ciascuno
degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21, la formazione teorica
specifica, esercitazioni teorico-pratiche, stage formativi e tirocinio.
7. Il corso formativo si conclude con la certificazione di avvenuta
frequenza e partecipazione agli esami di idoneità il cui esito positivo
abilita alla professione e costituisce il presupposto per il conseguimento
del diploma di operatore professionale in discipline bio-naturali per
ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base
dei profili professionali di cui al comma 2 dell'articolo 22, e
conformemente agli standard formativi definiti dal presente articolo,
promuovono e autorizzano i corsi professionali a cura degli istituti di
formazione pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 10 del
presente articolo, esercitando il controllo sul corretto svolgimento di
tali attività formative.
9. Il programma del corso formativo di ciascuno degli indirizzi di cui al
comma 2 dell'articolo 21, è definito dalla Commissione di cui all'articolo
24.
10. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con
decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della
domanda, provvede ad accreditare, su loro richiesta, gli istituti di
formazione pubblici e privati delle discipline bionaturali. Ai fini
dell'accreditamento, solo in sede di prima attuazione della presente
legge, gli istituti di formazione delle discipline bionaturali devono
documentare una comprovata esperienza e un'attività formativa continuativa
di almeno 4 anni nel settore e nella disciplina di riferimento.
Successivamente all'insediamento della Commissione nazionale di cui
all'articolo 24, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca provvede all'accreditamento degli istituti previo parere
vincolante della stessa Commissione ai sensi della lettera b) del comma 1
dell'articolo 25.
11. Eventuali ricorsi in tema di accreditamento possono essere presentati
sia dai soggetti interessati che da soggetti terzi alla Commissione
nazionale di cui all'articolo 24, che li trasmette al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la decisione finale,
corredandole di proprio parere vincolante ai sensi dell'articolo 25, comma
1, lettera m).
Art. 24. - (Commissione nazionale delle discipline bio-naturali).
1. È istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, previo accordo della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione
nazionale delle discipline bio-naturali, di seguito denominata
«Commissione nazionale».
2. La composizione della Commissione nazionale, i cui membri sono nominati
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
di intesa con il Ministro della salute, e con la Conferenza Stato-Regioni
deve prevedere rappresentanti degli stessi Ministeri dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, della salute, nonché delle Regioni
designati dalla medesima Conferenza, del tribunale per i diritti del
malato, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge del 30 luglio 1998, n. 281,
e successive modificazioni, e di ciascuna delle discipline di cui al comma
2 dell'articolo 21, designati di concerto dagli istituti di formazione
pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 10 dell'articolo 23.
3. La Commissione nazionale dura in carica tre anni e i suoi membri
possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario sono
svolte da un funzionario del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica
C 2.
4. L'attività e il funzionamento della Commissione nazionale sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
Art. 25. - (Compiti della Commissione nazionale per le discipline
bio-naturali).
1. La Commissione nazionale svolge i seguenti compiti:
a) definisce, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 23, i
criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici nonché i programmi ed i
contenuti dei corsi di formazione comuni e specifici delle singole
discipline di cui al comma 2 dell'articolo 21;
b) definisce i criteri per l'accreditamento degli istituti di formazione
pubblici e privati delle discipline bio-naturali ed esprime parere
vincolante al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) definisce le qualifiche professionali necessarie per la scelta dei
coordinatori didattici e dei docenti dei corsi formativi delle discipline
bio-naturali, nonché le modalità di accreditamento per l'iscrizione al
registro di cui all'articolo 27 della presente legge, non escludendo la
possibilità di avvalersi di docenti stranieri che documentino una
comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;
d) esprime parere vincolante al Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca ai fini del riconoscimento dei titoli, ai sensi del comma
3 dell'articolo 26;
e) definisce i criteri per la tenuta dei registri regionali degli
operatori e dei docenti delle discipline bio-naturali accreditati, nonché
degli elenchi degli istituti di formazione pubblici e privati delle
discipline bio-naturali accreditati previsti dall'articolo 27;
f) esprime parere vincolante, su richiesta della Commissione permanente,
per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti, di cui alla
lettera i) del comma 1 dell'articolo 5;
g) stabilisce eventuali nuovi criteri aggiuntivi rispetto a quanto
stabilito dall'articolo 26 per il riconoscimento dei titoli di studio
degli operatori professionali delle discipline bio-naturali conseguiti
precedentemente e nei quattro anni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge;
h) effettua ogni anno un'attività di monitoraggio delle modalità
applicative e del livello di diffusione delle discipline bio-naturali;
i) definisce i principi generali del codice deontologico degli operatori
professionali delle discipline bio-naturali che deve comunque prevedere
l'obbligo dell'aggiornamento permanente, il dovere della corretta
informazione agli utenti in relazione alla qualifica professionale
posseduta e alle caratteristiche della disciplina utilizzata, nonché
l'obbligo della richiesta dell'intervento del medico e di seguirne le
indicazioni in caso di riscontro di possibili patologie in atto;
l) definisce percorsi formativi specifici per gli operatori delle
professioni sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e
sportive o diplomi equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136;
m) esamina i ricorsi degli istituti pubblici e privati di formazione delle
discipline bio-naturali in tema di accreditamento e trasmette parere
vincolate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
n) designa i rappresentanti degli operatori delle discipline bio-naturali
quali membri della Commissione permanente ai sensi della lettera h) del
comma 2 dell'articolo 4.
2. La commissione nazionale presenta al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e alla
Conferenza Stato-Regioni ed Autonomie Locali un rapporto annuale sul
lavoro svolto.
Art. 26. - (Norme transitorie).
1. La Commissione nazionale di cui all'articolo 24 stabilisce le modalità
per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dei titoli di
studio degli operatori professionali delle discipline bionaturali,
conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia
in Italia che nei paesi membri dell'Unione Europea e in paesi terzi, e,
limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, nei 4 anni successivi alla
medesima data, sente legge, ai fini dell'equipollenza del titolo al
diploma di operatore professionale in discipline bio-naturali per ciascuno
degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21, e al comma 7
dell'articolo 23.
2. Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1 la Commissione
nazionale valuta gli attestati di qualificazione professionale posseduti
dal candidato e rilasciati dagli istituti di formazione pubblici e privati
delle discipline bio-naturali accreditati e, in assenza di questi, tiene
conto dell'attività professionale svolta continuativamente da almeno
cinque anni. Valutati inoltre il curriculum professionale, i corsi di
studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, la stessa
commissione, qualora non ritenga sufficiente i requisiti posseduti,
stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso i citati
istituti. Non avere conseguito il diploma di scuola media superiore non
costituisce causa ostativa al riconoscimento del titolo.
3. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, previo parere della commissione
nazionale ai sensi della lettera d) del comma 1, dell'articolo 25,
provvede con proprio decreto al riconoscimento e all'equipollenza dei
titoli di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 27. - (Registri e elenchi delle discipline bio-naturali).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
appositi registri regionali degli operatori e dei docenti delle discipline
bio-naturali accreditati, nonché gli elenchi degli istituti pubblici e
privati di formazione delle discpline bio-naturali accreditati operanti
sul rispettivo territorio.
2. Per l'esercizio professionale delle discipline bio-naturali di cui al
comma 2 dell'articolo 21 è obbligatoria l'iscrizione ai registri regionali
di cui al comma 1 |