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Consiglio regionale
del Piemonte
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Proposta di legge numero 624
della 7ª legislatura "Regolamentazione delle discipline
bio-naturali." presentata il giorno 17 febbraio 2004 dai
consiglieri:
ANTONELLO ANGELERI (U.D.C.)
GIOVANNI CARACCIOLO (SOCIALISTI DEM. ITAL.SDI),
GIUSEPPE CHIEZZI (COMUNISTI ITALIANI),
ROSA ANNA COSTA (U.D.C.),
SERGIO DEORSOLA (MISTO/CDU-UDC),
CLAUDIO DUTTO (LEGA NORD PIEMONT-PADANIA),
PIER LUIGI GALLARINI (FORZA ITALIA),
COSTANTINO GIORDANO (I DEMOCRATICI-L'ULIVO),
GIANLUCA GODIO (AN),
DOMENICO MERCURIO (PER IL PIEMONTE),
ENRICO MORICONI (VERDI),
ROCCO PAPANDREA (RIFONDAZ. COMUNISTA),
DEODATO SCANDEREBECH (U.D.C.),
MARISA SUINO (DEMOCRATICI DI SINISTRA),
GIANCARLO TAPPARO (MISTO-UNIONE CIV. RIFORM.),
VINCENZO TOMATIS (U.D.C.).
Tratta la materia Sanita'.
È stata assegnata in commissione in data 8 marzo 2004. Sono state
effettuate consultazioni. Licenziata con parere positivo (a
unanimità) in data 18 maggio 2004. Trasmessa al Presidente
del Consiglio in data 18 maggio 2004. I Relatori di maggioranza
ANTONELLO ANGELERI (U.D.C.), MARISA SUINO (DEMOCRATICI DI
SINISTRA) hanno presentato relazione scritta. È stata
approvata in data 19 maggio 2004 con 32 voti
favorevoli, 2 astenuti e 2 non votanti.
È diventata la legge regionale 31 maggio 2004, n. 13,
pubblicata in data 4 giugno 2004 sul supplemento del Bollettino
Ufficiale numero 22 ed entrata in vigore in data 19 giugno
2004. La legge è composta da 9 articoli ed è vigente. |
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Proposta di legge regionale, n. 7624
Regolamentazione delle discipline bio-naturali
Art. 1.
(Finalita' ed oggetto)
1. La Regione Piemonte, nell'ottica del pluralismo
scientifico e della liberta' di scelta, istituisce il registro per gli
operatori delle discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione
ed al recupero dello stato di benessere del cittadino.
Art. 2.
(Definizione delle discipline bionaturali)
1. Sono riconosciute quali discipline bio-naturali le
pratiche che si prefiggono il compito di promuovere lo stato di
benessere ed un miglioramento della qualita' della vita della persona.
Il principio guida di tali discipline e' l'armonizzazione della persona
con se stessa e con gli ambienti sociale, culturale e naturale che la
circondano.
2. Ciascuna disciplina possiede una tipica peculiarita' ed utilizza
tecniche strumenti e dinamiche diverse.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare,
identifica con propria deliberazione le attivita' specifiche afferenti
le pratiche e le discipline individuate.
Art. 3.
(Commissione regionale permanente per le pratiche e le discipline
bionaturali)
1. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge e'
istituita presso l'Assessorato competente in materia la Commissione
permanente per gli operatori delle discipline bio-naturali, di seguito
denominata Commissione.
2. La Commissione e' composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia o suo delegato con
funzioni di Presidente;
b) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia
individuato nell'organico della Direzione competente per materia;
c) un rappresentante designato dall'Ordine dei Medici;
d) un rappresentante designato dall'Ordine dei Farmacisti;
e) un rappresentante designato dall'Universita' degli Studi;
f) un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori
designato dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a
livello regionale;
g) un rappresentante per ciascuna delle pratiche e delle discipline
bio-naturali riconosciute ai sensi della presente legge.
3. La Commissione e' assistita da una segreteria tecnica, composta da
personale dipendente in organico presso l'assessorato competente in
materia , che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle
riunioni della Commissione stessa.
4. Ai componenti la Commissione spettano i compensi determinati dalla
Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alla legge
regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni,
Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione
Regionale).
Art. 4.
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) coordina e promuove la divulgazione delle discipline bio-naturali,
nell'ambito di programmi di prevenzione e di educazione alla cultura del
benessere;
b) redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell'attivita'
svolta, finalizzato a fornire gli elementi per la programmazione e la
spesa dell'Assessorato competente in materia;
c) collabora con l'Assessorato regionale competente in materia alla
definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti
pubblici o privati di formazione degli operatori;
d) verifica il possesso in capo agli operatori delle discipline
bio-naturali dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro
regionale di cui all'articolo 5.
Art. 5.
(Registro regionale degli operatori delle pratiche e delle discipline
bionaturali)
1. E' istituito presso l'Assessorato competente in materia il registro
regionale degli operatori delle discipline bio-naturali.
2. Il registro e' articolato in sezioni dedicate ad ogni specialita'.
3. L'iscrizione alla specifica sezione del registro regionale avviene su
richiesta dell'operatore interessato previa autorizzazione rilasciata
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) in
seguito al superamento di una prova teorico-pratica finalizzata a
verificare l'idoneita' dell'operatore all'iscrizione o in seguito alla
produzione di attestati formativi conseguiti presso istituti pubblici o
privati riconosciuti dalle rispettive associazioni nazionali di
specialita'.
Art. 6.
(Sanzioni)
1. A coloro che esercitano l'attivita' professionale di operatore di una
delle discipline bio-naturali per il benessere individuate ai sensi
dell'art.2 comma 3 senza essere iscritti nel registro regionale e'
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 euro,
secondo le modalita' previste dalla legislazione regionale.
2. Sono altresi' sottoposti alla sanzione amministrativa di cui al comma
1 coloro che esercitano una disciplina bio-naturale diversa da quella
per la quale risultano iscritti nel registro, in tale ultimo caso, puo'
essere disposta la sospensione per un periodo massimo di tre mesi e, in
caso di recidiva, la cancellazione dal registro.
Art. 7.
(Disposizioni transitorie)
1. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, esercitano sul territorio regionale pratiche relative alle
discipline bio-naturali presentano alla Commissione, entro l'anno
successivo, domanda di iscrizione alla sezione di pertinenza del
registro regionale di cui all'art. 5, allegando alla suddetta istanza i
titoli professionali posseduti, nonche' ogni documentazione ritenuta
utile a dimostrare gli specifici percorsi formativi seguiti.
2. La Commissione, sulla base della documentazione presentata verifica,
l'idoneita' dell'operatore all'iscrizione nella specifica sezione del
registro, provvedendo a rilasciarne la conseguente autorizzazione.
Art. 8.
(Monitoraggio e relazione)
1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con
successiva periodicita' annuale, l'Assessorato competente in materia
esegue un monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni
legislative.
2. Gli esiti del monitoraggio costituiranno oggetto di successiva
informativa alla competente Commissione consiliare.
Art. 9.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per gli anni 2004, 2005 e 2006 alla spesa complessiva pari ad euro
250.000,00 ripartita in oneri per l'istituzione e il funzionamento della
Commissione permanente per le pratiche terapeutiche e le discipline non
convenzionali pari a euro 10.000,00, spese per la promozione,
divulgazione ed informazione delle pratiche delle discipline del
benessere pari ad euro 100.000,00 e oneri per il monitoraggio sullo
stato di attuazione della disciplina del benessere pari ad euro
140.000,00, ricomprese nell'Unita' previsionale di base ( UPB ) n. 28011
(Programmazione sanitaria Tit. I spese correnti) si fa fronte con le
risorse dell' UPB n. 28011 del bilancio annuale di previsione per l'anno
2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006.
2. Gli eventuali introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative di cui all'articolo 6, irrogate a seguito delle
irregolarita' riscontrate, costituiscono entrata regionale nell' UPB n.
0902 (Bilanci e finanze Ragioneria Tit. III- categoria 7) del bilancio
regionale per l'anno 2004.
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