Il 5 aprile
1996 la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione di Trento, ha
emesso la sentenza n. 3403; annullando definitivamente l'azione intentata in prima istanza
dalla Pretura, contro il pranoterapeuta Albino Ottobre di Bolzano, ma
che indipendentemente dal caso specifico, resterà una pietra miliare,
a cui fare riferimento.
La Suprema Corte ha stabilito alcuni
criteri di base della pranoterapia, riconoscendole la legittimità,
purché essa non superi i limiti imposti dalle professioni mediche,
riservate ai laureati in medicina e abilitati a operare come medici.
I Magistrati hanno sentenziato che
soltanto nei casi in cui la condotta dell'operatore della
pranoterapia, non sia attinente al suo ruolo specifico, cioè
interferisca nelle attività sanitarie, esso sia perseguibile a norma
di legge, per "esercizio arbitrario della professione medica". Ciò
non toglie che l'attività di pranoterapeuta, limitata alla sola
imposizione delle mani e alla conseguente trasmissione di energia
pranica, sarà comunque consentita anche in contemporaneità alle
attività mediche già in corso, purché non realizzi diversi effetti di
sovrapposizione, ai compiti stessi dei medici, contrastandone
l'operato.
Ne consegue che dall'aprile scorso i
pranoterapeuti hanno ricevuto una legittimazione che permette loro di
operare più serenamente, anche se non sono in possesso di una laurea
in medicina. Ciò di fatto avveniva già da molti anni, ma fino ad ora
non aveva ancora ricevuto un chiarimento ufficiale, di tale portata ed
importanza.
La Suprema
Corte però non si è limitata alla sentenza, ma ha lanciato un severo
ammonimento verso quei pranoterapeuti che assumono un ruolo
assolutamente inconciliabile con la loro professione, infatti non
dovranno mai fare opera di dissuasione nei confronti delle attività
sanitarie ufficiali, né prescrivere farmaci o intervenire sulle
terapie già in corso, ammonendo al contempo coloro che assumeranno una
condotta poco cristallina o addirittura fraudolenta, che configuri dei
reati perseguibili severamente dalla legge.
Infine si è
dilungata in una riflessione che ritengo doveroso portare alla vostra
conoscenza, poiché apre nuovi orizzonti, verso i quali molti di noi si
sono già incamminati da moltissimo tempo:
"il progresso
scientifico, l'evoluzione tecnologica od economica, il mutamento dei
costumi o anche le semplici mode, possono portare in evidenza arti e
mestieri al di fuori dei contenuti tipici delle professioni protette,
e le nuove attività non possono essere punite in virtù di una mera
assimilazione alle professioni ufficialmente riconosciute"