VI SEZIONE PENALE

della CORTE DI CASSAZIONE DI TRENTO

SENTENZA STORICA

N. 3403

del 5 aprile 1996

 

Il 5 aprile 1996 la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione di Trento, ha emesso la sentenza n. 3403; annullando definitivamente l'azione intentata in prima istanza  dalla Pretura, contro il pranoterapeuta Albino Ottobre di Bolzano, ma che indipendentemente dal caso specifico, resterà una pietra miliare, a cui fare riferimento.

La Suprema Corte ha stabilito alcuni criteri di base della pranoterapia, riconoscendole la legittimità, purché essa non superi i limiti imposti dalle professioni mediche, riservate ai laureati in medicina e abilitati a operare come medici.

I Magistrati hanno sentenziato che soltanto nei casi in cui la condotta dell'operatore della pranoterapia, non sia attinente al suo ruolo specifico, cioè interferisca nelle attività sanitarie, esso sia perseguibile a norma di legge, per "esercizio arbitrario della professione medica".   Ciò non toglie che l'attività di pranoterapeuta, limitata alla sola imposizione delle mani e alla conseguente trasmissione di energia pranica, sarà comunque consentita anche in contemporaneità alle attività mediche già in corso, purché non realizzi diversi effetti di sovrapposizione, ai compiti stessi dei medici, contrastandone l'operato. 

Ne consegue che dall'aprile scorso i pranoterapeuti hanno ricevuto una legittimazione che permette loro di operare più serenamente, anche se non sono in possesso di una laurea in medicina.  Ciò di fatto avveniva già  da molti anni, ma fino ad ora non aveva ancora ricevuto un chiarimento ufficiale, di tale portata ed importanza.

La Suprema Corte però non si è limitata alla sentenza, ma ha lanciato un severo ammonimento verso quei pranoterapeuti che assumono un ruolo assolutamente inconciliabile con la loro professione, infatti non dovranno mai fare opera di dissuasione nei confronti delle attività sanitarie ufficiali, né prescrivere farmaci o intervenire sulle terapie già in corso, ammonendo al contempo coloro che assumeranno una condotta poco cristallina o addirittura fraudolenta, che configuri dei reati perseguibili severamente dalla legge.  

Infine si è dilungata in una riflessione che ritengo doveroso portare alla vostra conoscenza, poiché apre nuovi orizzonti, verso i quali molti di noi si sono già incamminati da moltissimo tempo:

"il progresso scientifico, l'evoluzione tecnologica od economica, il mutamento dei costumi o anche le semplici mode, possono portare in evidenza arti e mestieri al di fuori dei contenuti tipici delle professioni protette, e le nuove attività non possono essere punite in virtù di una mera assimilazione alle professioni ufficialmente riconosciute"

 

Albo professionale A.MI.