DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

tracciata dal dr. Massimo Inardi

 

Massimo Inardi - medico e parapsicologo 

 

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Come in ogni professione anche in pranoterapia esistono delle linee guida al comportamento corretto dell'operatore.  Non esistendo attualmente una legge già ratificata, ma soltanto delle proposte che sono state stilate in collaborazione con fli esperti dell'A.MI.Universiti, vi esponiamo qui di seguito, quelle per ora in uso nell'Associazione, scritte su suggerimento del  dr. Massimo Inardi, in quanto fanno riferimento al metodo base  già sperimentato dagli operatori sanitari, con particolare riferimento ai medici.

 

1) AMBIENTE DI LAVORO

- Deve essere il più possibile confortevole, igienicamente in accordo con le esigenze di illuminazione, temperatura, umidità, areazione e superficie sufficiente per movimenti ed operazioni terapeutiche da eseguire in posizioni comode e con libertà di azione.

2) ATTREZZATURE INDISPENSABILI DEGLI AMBIENTI STESSI 

- L'ambiente deve contenere un lettino di tipo medico o un opportuno divano su cui il paziente possa comodamente distendersi e permanere per il tempo richiesto dalla terapia, una comoda poltrona  per i trattamenti limitati al capo e alle spalle; inoltre è necessario considerare il rispetto della privacy per il paziente che potrebbe avere la necessità di liberarsi di alcuni indumenti ingombranti. Il pranoterapeuta da parte sua dovrà indossare un camice  pulito e presentarsi in maniera igienicamente curata.

3) CONSULENZA MEDICA

-  Sarebbe sempre consigliabile la collaborazione con un medico, per cui è necessario fornire al sanitario l'uso di un locale di tipo ambulatoriale, ove possa compiere tutte le sue operazioni diagnostiche e di accertamento nei riguardi dell'ammalato in condizioni di inderogabile riserbo e segreto.Il pranoterapeuta può essere presente alla visita, per ricevere dal medico i consigli e suggerimenti.

4) TECNICA PRANOTERAPEUTICA 

- Ogni pranoterapeuta può avere o preferire una propria personale tecnica, che viene elaborata o in base all'esperienza, o ai consigli dei consulenti o dei docenti del corso frequentato.

Prima dell'inizio di ogni terapia è opportuno che il malato legga e firmi personalmente (o un parente se il paziente è impossibilitato a farlo o è minorenne) una dichiarazione dalla quale risulti che egli volontariamente si sottopone in piena libertà alla pranoterapia, dalla quale non sono promessi né garantiti risultati da parte del pranoterapeuta. 

5) TARIFFA DELLE PRESTAZIONI 

- Il rapporto terapeuta paziente è un rapporto puramente libero ed "a richiesta", nonché concordato preliminarmente al primo contatto (magari all'atto della visita medica preventiva e del rilascio del nulla-osta medico), perciò diventa necessario considerare che da parte del pranoterapista vi è una prestazione, che si prevedono spese di organizzazione e di segreteria, per cui il compenso dovrebbe costituire la sostanza precisa di questo rapporto di pattuizione.

6) NUMERO DELLE APPLICAZIONI 

- Ordinariamente un ciclo terapeutico può andare dalle 10 alle 15 applicazioni fino ad un massimo di 20,  perché il paziente al termine del ciclo deve poter constatare la positività stessa delle applicazioni in relazione alla reazione personale.  Il paziente può essere invitato a farsi rivedere e fare un nuovo ciclo a breve distanza, anche per poter vedere le modificazioni in prospettiva e per consolidare le stesse al ripetersi dei cicli.

 

7) TEMPO DI APPLICAZIONE 

- l'esperienza acquisita ci ha portato a considerare come valida una durata di applicazione che va dai 15 ai 20 minuti, lasso di tempo che può prolungarsi a 30 minuti nelle prime applicazioni,  quando occorra anche fare la conoscenza, parlare e comprendere i bisogni personali, psicologici ed esistenziali dell'ammalato. 

 

8) ATTEGGIAMENTO DEL PRANOTERAPEUTA NEI RIGUARDI DELLE TERAPIE ORTODOSSE 

- il terapeuta non deve assolutamente ingerirsi su ciò che il malato ha ricevuto come schema terapeutico dai medici curanti o dagli specialisti.  Il medico consulente è l'unica persona deputata ad atti o interventi medici, il pranoterapeuta inoltre non deve permettersi di sconsigliare interventi chirurgici consigliati da specialisti.

9) RAPPORTI CON SANITARI DIVERSI DAI CONSULENTI 

- Se il nullaosta all' esecuzione della pranoterapia viene da un consulente diverso dal consulente del pranoterapeuta, esso ha lo stesso valore liberatorio, salvo a sottoporre il malato in seguito al controllo del consulente per questioni particolari in maniera tale che i due medici possano esaminare collegialmente il malato ed accordarsi.

10) RAPPORTI CON IL FISCO E REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE FISCALE NONCHE' ASSISTENZA LEGALE IN CASO DI CONTROVERSIE 

- E' necessario che il pranoterapeuta regoli la sua posizione nei riguardi del Fisco, ad evitare accuse di frode od evasione e quindi noie provenienti da questo particolare lato.  Stante l'attuale legislazione in materia non vi sono attualmente precise tutele legali, fuorché quelle provenienti dall'iscrizione del pranoterapeuta ad una Associazione.

11)  PUBBLICITA' 

- E' un aspetto spinoso e pieno di incognite; bisogna ricorrervi in modi e forme che non siano troppo sfacciate e che non garantiscano cose assolutamente irraggiungibili e soprattutto non facciano promesse di impossibile mantenimento.

 

12) SEGRETO PROFESSIONALE 

- Costituisce per il medico consulente e per il pranoterapeuta un obbligo tassativo, che va mantenuto e salvaguardato in ogni momento.  Ogni malato è opportuno venga consultato sulla eventuale pubblicazione e comunicazione dei risultati della terapia nel suo caso e nei modi d'uso

 

 

 

Albo professionale A.MI.