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DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE
Come
in ogni professione anche in pranoterapia esistono delle linee guida al
comportamento corretto dell'operatore. Non esistendo attualmente una legge
già ratificata, ma soltanto delle proposte che sono state stilate in
collaborazione con fli esperti dell'A.MI.Universiti, vi esponiamo qui di
seguito, quelle per ora in uso nell'Associazione, scritte su suggerimento
del dr. Massimo Inardi, in quanto fanno
riferimento al metodo base già sperimentato dagli operatori
sanitari, con particolare riferimento ai medici.
1)
AMBIENTE DI LAVORO
- Deve essere il più possibile confortevole, igienicamente in accordo con le
esigenze di illuminazione, temperatura, umidità, areazione e superficie
sufficiente per movimenti ed operazioni terapeutiche da eseguire in posizioni
comode e con libertà di azione.
2)
ATTREZZATURE INDISPENSABILI DEGLI AMBIENTI STESSI
-
L'ambiente deve contenere un lettino di tipo medico o un opportuno divano
su cui il paziente possa comodamente distendersi e permanere per il tempo
richiesto dalla terapia, una comoda poltrona
per i trattamenti limitati al capo e alle spalle; inoltre è necessario
considerare il rispetto della privacy per il paziente che potrebbe avere la
necessità di liberarsi di alcuni indumenti ingombranti. Il pranoterapeuta da
parte sua dovrà indossare un camice pulito
e presentarsi in maniera igienicamente curata.
3)
CONSULENZA MEDICA
-
Sarebbe sempre consigliabile la collaborazione con un medico, per cui è
necessario fornire al sanitario l'uso di un locale di tipo ambulatoriale, ove
possa compiere tutte le sue operazioni diagnostiche e di accertamento nei
riguardi dell'ammalato in condizioni di inderogabile riserbo e segreto.Il
pranoterapeuta può essere presente alla visita, per ricevere dal medico i
consigli e suggerimenti.
4)
TECNICA PRANOTERAPEUTICA
-
Ogni pranoterapeuta può avere o preferire una propria personale tecnica, che
viene elaborata o in base all'esperienza, o ai consigli dei consulenti o dei
docenti del corso frequentato.
Prima
dell'inizio di ogni terapia è opportuno che il malato legga
e firmi personalmente (o un parente se il paziente è impossibilitato a farlo o
è minorenne) una dichiarazione dalla quale risulti che egli volontariamente si
sottopone in piena libertà alla pranoterapia, dalla quale non sono promessi né
garantiti risultati da parte del pranoterapeuta.
5)
TARIFFA DELLE PRESTAZIONI
-
Il rapporto terapeuta paziente è un rapporto puramente libero ed "a
richiesta", nonché concordato preliminarmente al primo contatto (magari
all'atto della visita medica preventiva e del rilascio del nulla-osta medico),
perciò diventa necessario considerare che da parte del pranoterapista vi è una
prestazione, che si prevedono spese di organizzazione e di segreteria, per cui
il compenso dovrebbe costituire la sostanza precisa di questo rapporto di
pattuizione.
6)
NUMERO DELLE APPLICAZIONI
-
Ordinariamente un ciclo terapeutico può andare dalle 10 alle 15 applicazioni
fino ad un massimo di 20, perché
il paziente al termine del ciclo deve poter constatare la positività stessa
delle applicazioni in relazione alla reazione personale.
Il paziente può essere invitato a farsi rivedere e fare un nuovo ciclo a
breve distanza, anche per poter vedere le modificazioni in prospettiva e per
consolidare le stesse al ripetersi dei cicli.
7)
TEMPO DI APPLICAZIONE
-
l'esperienza acquisita ci ha portato a considerare come valida una durata di
applicazione che va dai 15 ai 20 minuti, lasso di tempo che può prolungarsi a
30 minuti nelle prime applicazioni, quando
occorra anche fare la conoscenza, parlare e comprendere i bisogni personali,
psicologici ed esistenziali dell'ammalato.
8)
ATTEGGIAMENTO DEL PRANOTERAPEUTA NEI RIGUARDI DELLE TERAPIE ORTODOSSE
-
il terapeuta non deve assolutamente ingerirsi su ciò che il malato ha ricevuto
come schema terapeutico dai medici curanti o dagli specialisti.
Il medico consulente è l'unica persona deputata ad atti
o interventi medici, il pranoterapeuta inoltre non deve permettersi di
sconsigliare interventi chirurgici consigliati da specialisti.
9)
RAPPORTI CON SANITARI DIVERSI DAI CONSULENTI
-
Se il nullaosta all' esecuzione della pranoterapia viene da un consulente
diverso dal consulente del pranoterapeuta, esso ha lo stesso valore liberatorio,
salvo a sottoporre il malato in seguito al controllo del consulente per
questioni particolari in maniera tale che i due medici possano esaminare
collegialmente il malato ed accordarsi.
10)
RAPPORTI CON IL FISCO E REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE FISCALE NONCHE'
ASSISTENZA LEGALE IN CASO DI CONTROVERSIE
-
E' necessario che il pranoterapeuta regoli la sua posizione nei riguardi del
Fisco, ad evitare accuse di frode od evasione e quindi noie provenienti da
questo particolare lato. Stante
l'attuale legislazione in materia non vi sono attualmente precise tutele legali,
fuorché quelle provenienti dall'iscrizione del pranoterapeuta ad una
Associazione.
11)
PUBBLICITA'
-
E' un aspetto spinoso e pieno di incognite; bisogna ricorrervi in modi e forme
che non siano troppo sfacciate e che non garantiscano cose assolutamente
irraggiungibili e soprattutto non facciano promesse di impossibile mantenimento.
12)
SEGRETO PROFESSIONALE
-
Costituisce per il medico consulente e per il pranoterapeuta un obbligo tassativo, che va mantenuto e salvaguardato in ogni momento.
Ogni malato è opportuno venga consultato sulla eventuale pubblicazione e
comunicazione dei risultati della terapia nel suo caso e nei modi d'uso
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